Art. 1
Denominazione -
Sede
1.1.
È costituita, a norma dell'art. 36 e seguenti del
Codice Civile, un'associazione denominata Operazione
Arcivernice [in seguito abbreviata con la sigla OA],
con sede in Genova, Via Eugenio Ruspoli 7/8, CAP
16129.
OA non ha connotazioni partitiche
né confessionali e non persegue finalità di
lucro. Essa agisce nella massima indipendenza e nel rispetto
della libertà di coloro che ne fanno parte,
purché queste non siano in contrasto con il presente
Statuto.
Art.
2
Scopi e
finalità
2.1.
OA persegue lo scopo di sensibilizzare il pubblico ad una
visione organica, globale e non settoriale delle più
diverse espressioni artistiche e culturali, e in particolare
di valorizzare i beni culturali attraverso la cosiddetta
canzone d'autore. Per realizzare tale finalità, OA
potrà promuovere concerti, rassegne, spettacoli
teatrali ed happening nei quali la presenza della canzone
d'autore costituisca il principale presupposto, emotivo e
concettuale, per un'adeguata sottolineatura delle valenze
culturali e delle potenzialità di accrescimento
conoscitivo e di promozione turistica di:
- siti archeologici, percorsi aree e
luoghi d'interesse paesistico e naturalistico,
urbanistico e architettonico, storico e
artistico;
- ambienti urbani e suburbani di
vario rilievo (anche storico-sociale ed
archeologico-industriale), monumenti e musei, collezioni
e raccolte;
- attività, riti e
manifestazioni di rilevante interesse
etno-antropologico;
- qualsiasi altro luogo, evento,
attività o contesto che inerisca all'oggetto
sociale sopra descritto.
2.2.
OA potrà inoltre promuovere la conoscenza della
propria attività e, più in generale, la
discussione sui procedimenti per la valorizzazione dei beni
culturali attraverso l'organizzazione di seminari,
dibattiti, tavole rotonde e mostre, nonché attivando
specifiche ricerche e gestioni di banche dati.
2.3.
OA si prefigge, ancora, di:
- sensibilizzare alle proprie
finalità Enti Pubblici e privati, aziende,
Università e istituti di ricerca;
- fornire, anche attraverso un
apposito sito Internet, costante aggiornamento sulla
propria attività;
- produrre scritti e audiovisivi per
la documentazione e divulgazione delle proprie
iniziative;
- svolgere opera di confronto e, per
quanto possibile, di coordinamento con esperienze
analoghe.
Art.3
I Soci
3.1.
Sono soci di OA tutti coloro che, condividendone ed
accettandone le finalità, ne abbiano sottoscritto il
progetto di costituzione.
Sono altresì soci le persone (o
enti) la cui domanda di ammissione verrà accettata
dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto
dell'ammissione, la quota di associazione che verrà
annualmente stabilita dal Consiglio stesso.
Le successive adesioni sono deliberate
dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.
Le domande devono essere presentate da almeno due
soci.
Art.4
Decadenza, Esclusione,
Rinuncia
4.1.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni
e per morosità o indegnità.
4.2.
L'esclusione per gravi motivi da socio è deliberata
dal Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi dei
presenti e con voto segreto.
4.3.
Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento
alla propria posizione di socio, presentando comunicazione
scritta.
4.4.
Il mancato versamento della quota associativa per due anni
consecutivi comporta l'automatica decadenza dalla posizione
di socio.
4.5.
Chi recede da OA, per qualsiasi motivo, non ha diritto
alcuno sul patrimonio.
Art.5
Socio
Onorario
5.1.
L'assemblea può conferire, con deliberazione a
maggioranza assoluta dei presenti, la qualifica di Socio
Onorario a coloro che àbbiano particolari benemerenze
nei settori di competenza di OA.
Art.6
Organi di
OA
6.1.
Sono organi di OA:
- l'assemblea dei
soci;
- il Consiglio
Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario
Generale;
- il Collegio dei Revisori dei
Conti.
Art.7
Retribuzione
7.1.
Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo
può stabilire il rimborso delle spese sostenute dai
soci incaricati di svolgere qualsiasi attività in
nome e per conto di OA.
Art.8
Convocazione
dell'assemblea
8.1.
I soci sono convocati in assemblea dal Presidente. La
comunicazione della convocazione deve essere spedita con
lettera semplice &emdash; o anche via fax o posta
elettronica &emdash; agli interessati almeno quindici giorni
prima della data fissata, e deve contenere indicazioni
precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data,
l'ora e il luogo dell'assemblea. L'assemblea potrà
essere convocata anche fuori della sede legale,
purché in Italia.
8.2.
L'assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria almeno
una volta l'anno.
I compiti dell'assemblea
sono:
- approvare il bilancio
preventivo e consuntivo;
- discutere ed approvare il
programma annuale formulato dal Consiglio
Direttivo;
- approvare regolamenti interni
proposti dal Consiglio Direttivo;
- eleggere il Presidente, il
Segretario Generale e gli altri componenti del Consiglio
Direttivo e i Revisori dei Conti;
- stabilire la composizione numerica
del Consiglio Direttivo.
- modificare lo statuto e l'atto
costitutivo.
- quant'altro a essa demandato dalla
Legge o dallo Statuto.
8.3.
L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta
di almeno un terzo dei soci o di almeno un terzo dei membri
del Consiglio Direttivo, o per volontà del Presidente
ogni qual volta egli ne ravvisi la
necessità.
Art.9
Deliberazioni
dell'assemblea
9.1.
Le assemblee sono valide con la presenza della metà
più uno dei soci e, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda
convocazione può avere luogo anche in giorno
successivo alla prima.
Le assemblee indette per l'elezione
degli organi di OA sono valide se è presente la
maggioranza assoluta dei soci. Le deliberazioni comunque
vengono assunte a maggioranza dei presenti e, ove riguardino
persone, a scrutinio segreto.
Possono partecipare all'assemblea e
alle votazioni solo i soci in regola con il pagamento delle
quote associative.
9.2.
Alle assemblee convocate per modificare lo Statuto, per
sciogliere OA e assumere le conseguenti deliberazioni
relative alla nomina di uno o più liquidatori e alla
devoluzione del patrimonio sociale, debbono essere presenti
in prima convocazione almeno i due terzi dei soci; in
seconda convocazione debbono essere presenti almeno la
metà più uno dei soci in regola con il
pagamento delle quote associative.
Le deliberazioni relative vanno
assunte a maggioranza assoluta dei presenti ed il relativo
verbale deve essere redatto da notaio.
9.3.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche
membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per
l'approvazione di bilancio e le deliberazioni in merito a
responsabilità di consigliere. Spetta al Presidente
constatare la validità delle deleghe e, in genere, il
diritto di intervento all'assemblea.
Art.10
Consiglio
Direttivo
10.1.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un
Presidente, un Vicepresidente e un Segretario Generale, ove
a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Alle sedute del Consiglio Direttivo viene invitato il
Presidente del Collegio dei Revisori.
10.2.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il
Presidente o il Segretario Generale o almeno un terzo dei
suoi componenti lo ritengano opportuno e comunque una volta
ogni tre mesi. Le riunioni sono valide con la presenza della
metà più uno dei componenti, detratti gli
assenti giustificati.
Le deliberazioni si adottano a
maggioranza semplice.
10.3.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- estendere il regolamento
interno dell'associazione;
- formulare il programma annuale da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- predisporre le relazioni da
presentare all'assemblea sull'attività
svolta;
- predisporre annualmente i bilanci
preventivo e consuntivo;
- stabilire la quota associativa
annuale;
- deliberare l'accettazione di
lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni
varie;
- proporre all'approvazione
dell'assemblea il regolamento interno o modifiche dello
statuto;
- altre deliberazioni non riservate
ad organi specifici di OA;
- acquistare, vendere e permutare
beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili;
stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente
ai beni sociali; concedere fideiussioni e altre
garanzie;
- nominare nel proprio seno il
Tesoriere di OA;
- delegare a un Segretariato
Organizzativo in via generale o particolare la
trattazione e la definizione di una o più
questioni;
- eseguire ogni altro compito spetti
per Legge al Consiglio Direttivo.
10.4.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre
anni e sono rieleggibili. I componenti ingiustificatamente
assenti per tre sedute consecutive decadono di pieno
diritto. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza di due terzi
degli aventi diritto al voto, compresi in questo caso gli
eventuali assenti alla deliberazione, nomina i membri che
reintegrano i membri decaduti o dimissionari o che comunque
debbano essere sostituiti.
Art.11
Il
Presidente
11.1.
Il Presidente presiede e convoca l'assemblea e il Consiglio
Direttivo, firmandone i relativi verbali, e ha la
responsabilità di far eseguire le deliberazioni
adottate dagli organi predetti, assicurando il corretto
svolgimento dell'attività di OA.
Il Presidente sovrintende inoltre la
gestione amministrativa ed economica di OA, di cui firma gli
atti.
Art.12
Il Segretario
Generale
12.1.
Il Segretario Generale sostituisce il Presidente, in caso di
suo impedimento.
In caso di impedimento o assenza o
decadenza del Presidente e del Segretario, gli stessi
vengono sostituiti dal membro più anziano in
età in seno al Consiglio Direttivo.
12.2.
Il Segretario Generale, o un membro a ciò designato
dal Consiglio Direttivo, cura la compilazione del bilancio
preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del
Consiglio Direttivo e del Presidente. Provvede alla
compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso
all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo. Tiene
aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti
dal Consiglio Direttivo e delle norme regolamentari e
legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri
contabili.
Provvede alla registrazione, su
apposito libro, dell'iscrizione di nuovi soci.
Tiene aggiornato lo schedario. Redige
i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli
relativi alle assemblee generali dei soci, curando che
questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal Segretario
dell'assemblea.
Firma, d'incarico del Presidente, la
corrispondenza, i mandati di pagamento.
Art.13
Il
Tesoriere
13.1.
Il Tesoriere è responsabile della gestione delle
somme di pertinenza di OA da lui riscosse o affidategli;
è tenuto a presentare i conti a ogni richiesta, sia
del Presidente sia del Collegio dei Revisori dei
Conti.
Provvede alla tenuta in regola del
libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a
tutto il movimento di cassa.
13.2.
Le somme incassate dovranno essere da lui versate presso uno
o più Istituti di Credito indicati dal Consiglio
Direttivo.
Il prelievo delle somme necessarie ai
pagamenti avverrà con assegni in conto corrente
bancario o conto corrente postale, con firme congiunte a due
a due tra le seguenti persone: Presidente, Segretario
Generale, Tesoriere.
Ogni sei mesi il Tesoriere presenta al
Consiglio la situazione di cassa aggiornata. È
autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal
Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti
urgenti.
13.3.
Il Tesoriere tiene aggiornato su apposito registro
l'inventario di tutto il materiale sociale, ne sorveglia la
manutenzione e ne è il responsabile.
Provvede alle piccole spese, per le
quali dispone di un fondo reintegrabile fissato dal
Consiglio Direttivo.
Art.14
Revisori dei
Conti
14.1.
I Revisori dei Conti devono essere persone competenti nel
settore contabile. Il loro compito è quello di
controllare la regolarità dei bilanci e dei libri
contabili. Hanno il potere di richiamare il Consiglio
Direttivo ai suoi doveri, qualora ravvisino
irregolarità di ordine contabile.
14.2.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre
membri, che durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Art.15
Finanziamento di
OA
15.1.
Le spese occorrenti per il funzionamento di OA sono coperte
dalle seguenti entrate:
- le quote ordinarie dei
soci;
- entrate derivanti da eventuali
lasciti e donazioni;
- le erogazioni conseguenti agli
stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla
Regione, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o
privati.
15.2.
Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio di
OA.
15.3.
I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati
presso la sede di OA almeno dieci giorni prima della
convocazione dell'assemblea.
15.4.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno
solare.
Art.16
Fondo di
Costituzione
16.1.
Il fondo è costituito dalle contribuzioni volontarie
che i Soci Fondatori fanno alla costituzione di
OA.
I soci ordinari contribuiscono al
fondo con la quota associativa.
Art.17
Scioglimento
17.1.
Nel caso di cessazione dell'attività per le cause
previste dal Codice Civile, lo scioglimento è
deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla
nomina di uno o più liquidatori, determinandone i
poteri e gli eventuali compensi.
17.2.
In caso di scioglimento di OA, tutto il patrimonio della
stessa sarà devoluto per finalità di pubblico
interesse.
Art.18
Controversie
18.1.
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra
questi e l'associazione o suoi Organi, saranno sottoposte,
in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di
ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di
tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi
giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di
procedura. Il loro lodo sarà
inappellabile.
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